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Cronache di ordinaria lentezza nelle procedure giudiziarie. A cura di Stefano Fornara.* L’ispirazione per il titolo dell’articolo di quest’oggi mi viene offerto da una...

Cronache di ordinaria lentezza nelle procedure giudiziarie.

Selezione_080A cura di Stefano Fornara.*

L’ispirazione per il titolo dell’articolo di quest’oggi mi viene offerto da una malinconica canzone di Ivano Fossati del 1990. Sebbene il mestiere di avvocato sia spesso contraddistinto da ritmi frenetici, dettati in particolare dall’esigenza di reagire prontamente alle necessità dei clienti, è anche un’attività confrontata ai tempi delle procedure giudiziarie, che talvolta sembrano sospese in una realtà parallela dove il tempo, davvero, passa lento.

La giustizia è scandita dai suoi ritmi, i Tribunali sono oberati di lavoro, la procedura impone determinati passi, e via discorrendo. Queste sono alcune delle risposte più gettonate alle domande di chi non capisce come mai il suo caso si trovi fossilizzato, da mesi o addirittura da anni, presso questa o quell’Autorità.

È evidente che chi è tenuto a dirimere questioni complesse ha bisogno del tempo per farlo in modo corretto ed equo. Parimenti, il sistema giudiziario avrebbe bisogno di un numero maggiore di Magistrati e Segretari per essere più efficiente. Inoltre, spesso le Leggi di procedura impongono determinati termini e tempi.

Tuttavia è pur vero che la lentezza delle procedure, in particolare le cause civili, costituisce sempre più un problema, anche alle nostre latitudini.
Se da una parte vi sono casi che, per la loro oggettiva necessità di una decisione impellente, possono accedere al “binario preferenziale” delle procedure d’urgenza, dall’altra non va dimenticato che la grande maggioranza dei contenziosi vanno trattati seguendo la procedura ordinaria.

In tale procedura la durata di un caso-tipo, caratterizzato da un doppio scambio di memoriali scritti, audizioni testimoniali, una perizia e dal richiamo di un paio di incarti da altre Autorità, può essere facilmente stimata in 2-3 anni in prima istanza (dalla presentazione della domanda di conciliazione obbligatoria fino all’emanazione della decisione), altri 2 anni in seconda istanza e un ulteriore anno in terza ed ultima istanza.

Tutto ciò, sempre che esso non cada vittima dei tatticismi di una parte che ha tutto l’interesse a perdere tempo – chiedendo proroghe, rinvii, presentando istanze e mezzi d’impugnazione incidentali, eccetera – oppure di un Magistrato che, pur con tutta la buona volontà, ha ereditato dal suo predecessore centinaia di incarti pendenti, o ancora dei ritardi di un perito, delle richieste di rinvio delle audizioni da parte dei testimoni oppure di Autorità estere che, chiamate a dare assistenza in via rogatoriale, nicchiano.

Oltre a generare insoddisfazione nella persona che chiede giustizia, la lentezza delle procedure concorre ad aumentare i costi di patrocinio – ad esempio perché tra un’udienza e l’altra trascorre così tanto tempo da richiedere di volta in volta un nuovo studio del dossier e nuove riunioni di istruzione onde evitare errori e dimenticanze dell’avvocato – e a diminuire le possibilità che venga alla luce la realtà materiale: testimoni possono morire o semplicemente dimenticare i dettagli di ciò che hanno visto, addirittura le parti al processo possono decedere o fallire, con ulteriori ritardi e complicazioni.

Al contempo, la lentezza procedurale può spingere le parti ad addivenire ad un accordo extragiudiziale. Quest’ultimo aspetto, va detto, può essere interpretato come un vantaggio, sempre che non sia una decisione “obbligata” dalle contingenze. La lentezza procedurale può giungere addirittura a costituire una fonte inusuale di redditività per la parte vincitrice in una causa creditoria, dal momento che dal giorno della messa in mora maturano sul capitale interessi del 5% all’anno, rendimento affatto scontato di questi tempi.

Alla luce di quanto precede, quali i possibili correttivi ad una situazione certamente inefficiente e poco rassicurante per il cittadino che si rivolge al sistema giudiziario per ottenere ragione? Il Codice di procedura civile unificato a livello federale contiene alcuni strumenti che permettono in particolare al Giudice di porre rimedio ad alcune delle cause della lentezza procedurale.
L’art. 124 CPC stabilisce infatti che “il giudice dirige il processo. Prende le necessarie disposizioni ordinatorie onde preparare e attuare speditamente il procedimento”, e che “Il giudice può tentare in ogni momento di conciliare le parti”. Questa norma può trovare applicazione, ad esempio, quando si tratta di fissare le audizioni dei testimoni e determinare l’agenda della fase di raccolta delle prove che può, quindi, essere strutturata in modo efficace dal punto di vista dei tempi.

L’art. 125 CPC dà poi al Giudice la facoltà di semplificare il procedimento, limitando l’oggetto di causa a questioni preliminari o all’esame di singole pretese, ciò che permette in alcuni casi di chiarire con relativa rapidità aspetti determinanti e accorciare poi i tempi di una decisione, oppure di convincere le parti a trovare un accordo.

Inoltre, vi è anche la possibilità di sanzionare la parte o il patrocinatore che, volutamente, intralcia la procedura o presenta atti temerari e in mala fede (art. 129 CPC), ciò che dovrebbe scoraggiare tattiche volte unicamente a guadagnare tempo a scapito della controparte (vedasi anche Four Ticino n. 4, “Quando pagano gli altri”).

Come detto in ingresso, alcune delle cause della lentezza delle procedure giudiziarie civili sono immanenti e non possono essere del tutto compensate anche dalla migliore conduzione processuale possibile. Sforzi seri e concreti atti a trovare soluzioni consensuali ai conflitti (in sede di conciliazione o privatamente), un maggiore rigore nel sanzionare tattiche di melina e un uso più coraggioso, da parte dei Giudici, degli strumenti messi loro a disposizione per accelerare ed ottimizzare i processi sarebbero già un risultato da salutare positivamente.

*Stefano Fornara: Avvocato e notaio, Studio legale e notarile Respini Jelmini Beretta Piccoli & Fornara, Lugano.

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